S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività | Comune di Mattie
Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino

Servizi ai cittadini

S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Scheda: La S.C.I.A. è stata introdotta dall’art. 49 comma 4/bis della legge 122/2010, e sostituiva la DIA nel caso di necessità di esecuzione di determinate categorie di interventi edilizi, che possono essere riassunti di seguito: 1) Lavori di Restauro e risanamento conservativo (art.3 lett. C del T.U.E. - D.P.R. 380/2001 e s.m.i.); 2) Ristrutturazione edilizia che non rientra nei casi specificati all'art. 10 comma 1 lettera c) del T.U.E.); 3) Variante a permesso di costruire che non incide sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modifica la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non altera la sagoma dell'edificio e non viola le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire; 4) Parcheggi pertinenziali art. 9 comma 1 legge n. 122/1989 (come sostituito dall'art. 137 comma 3 del T.U.E.); Descrizione aggiornata al D.lgs 222/2016 La presentazione della SCIA, non comporta da parte dell'amministrazione comunale l'emissione di alcun atto autorizzativo: il titolo autorizzativo è costituito dalla stessa S.C.I.A., divenuta efficace nei termini di legge. Il professionista (tecnico abilitato) asseverante la segnalazione agisce in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ex artt.359 e 481 del c.p., assumendosene le relative responsabilità. Attualmente la S.C.I.A. può essere presentata anche per la realizzazione delle opere in alternativa alla richiesta di Permesso di Costruire ai sensi del D. Lgs. 222/2016. Tale segnalazione certificata è efficace per un massimo di tre anni dal momento della presentazione. La realizzazione della parte eventualmente non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova S.C.I.A.. La S.C.I.A. dovrà essere presentata dal proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo, e comporta il versamento dei diritti di segreteria al momento della presentazione (vedasi la scheda "Pagamento Diritti di Segreteria"). Tale Segnalazione, corredata dagli adeguati elaborati progettuali a seconda del tipo di intervento da eseguire, e da una relazione asseverata del tecnico progettista, permette di iniziare i lavori dal giorno stesso della presentazione presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del comune. Si ricorda che unitamente alla fine lavori, per le opere soggette a S.C.I.A., dovrà essere presentato il certificato di collaudo finale a firma di del progettista o di tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità delle opere al progetto presentato. Si ricorda che le pratiche relative alle attività produttive ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 devono essere obbligatoriamente avviate attraverso lo "sportello unico per le attività produttive" (SUAP delle Valli) istituito presso la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, con sede in Via Trattenero 15  a Bussoleno. (trovate il link al sito in basso a sinistra in ogni pagina)  
Ufficio di competenza:UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA