Scheda: |
La S.C.I.A. è stata introdotta dall’art. 49 comma 4/bis della legge 122/2010, e sostituiva la DIA nel caso di necessità di esecuzione di determinate categorie di interventi edilizi, che possono essere riassunti di seguito:
1) Lavori di Restauro e risanamento conservativo (art.3 lett. C del T.U.E. - D.P.R. 380/2001 e s.m.i.);
2) Ristrutturazione edilizia che non rientra nei casi specificati all'art. 10 comma 1 lettera c) del T.U.E.);
3) Variante a permesso di costruire che non incide sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modifica la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non altera la sagoma dell'edificio e non viola le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
4) Parcheggi pertinenziali art. 9 comma 1 legge n. 122/1989 (come sostituito dall'art. 137 comma 3 del T.U.E.);
Descrizione aggiornata al D.lgs 222/2016
La presentazione della SCIA, non comporta da parte dell'amministrazione comunale l'emissione di alcun atto autorizzativo: il titolo autorizzativo è costituito dalla stessa S.C.I.A., divenuta efficace nei termini di legge. Il professionista (tecnico abilitato) asseverante la segnalazione agisce in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ex artt.359 e 481 del c.p., assumendosene le relative responsabilità .
Attualmente la S.C.I.A. può essere presentata anche per la realizzazione delle opere in alternativa alla richiesta di Permesso di Costruire ai sensi del D. Lgs. 222/2016.
Tale segnalazione certificata è efficace per un massimo di tre anni dal momento della presentazione. La realizzazione della parte eventualmente non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova S.C.I.A..
La S.C.I.A. dovrà essere presentata dal proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo, e comporta il versamento dei diritti di segreteria al momento della presentazione (vedasi la scheda "Pagamento Diritti di Segreteria").
Tale Segnalazione, corredata dagli adeguati elaborati progettuali a seconda del tipo di intervento da eseguire, e da una relazione asseverata del tecnico progettista, permette di iniziare i lavori dal giorno stesso della presentazione presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del comune.
Si ricorda che unitamente alla fine lavori, per le opere soggette a S.C.I.A., dovrà essere presentato il certificato di collaudo finale a firma di del progettista o di tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità delle opere al progetto presentato.
Si ricorda che le pratiche relative alle attività produttive ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 devono essere obbligatoriamente avviate attraverso lo "sportello unico per le attività produttive" (SUAP delle Valli) istituito presso la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, con sede in Via Trattenero 15 a Bussoleno. (trovate il link al sito in basso a sinistra in ogni pagina)
|