Elezioni europee, regionali e comunali dell’8 e 9 giugno 2024 – Ammissione al voto domiciliare.
Il Sindaco rende noto che con la L. 7 maggio 2009, n. 46 recante modifiche all’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1 convertito con modifiche dalla L. 27 gennaio 2006 n. 22, relativa all’ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione, in un’ottica di sempre maggiore agevolazione dell’esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato, viene, in estrema sintesi, esteso il diritto al voto domiciliare anche ad altre categorie di elettori intrasportabili affetti da gravissime infermità .
Infatti, ai sensi dell’art. 1, c. 1, del citato D.L. n. 1/06, come modificato dalla L. n. 46/09, oltre agli elettori che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, sono ammessi al voto domiciliare anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della L. n. 104/92 (e cioè del trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).
Ai fini dell’esercizio del voto domiciliare, l’elettore deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione (in carta libera) nella quale attesta la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora; tale dichiarazione, a norma delle suddette leggi, va presentata in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione. Per quanto sopra, la dichiarazione relativa alla tornata elettorale dell’8 e 9 giugno prossimi dovrà essere presentata al Sindaco dal 30 aprile al 20 maggio 2024. Tale dichiarazione dovrà essere corredata da apposita documentazione sanitaria rilasciata da un medico designato dai competenti organi dell’A.S.L., da cui risulti l’esatta formulazione normativa e la sussistenza, in capo all’elettore, delle condizioni di infermità di cui al c. 1 dell’art. 1 della L. n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Mattie, 30/04/2024
                                                                                 Il Sindaco