STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA’ INCENDI BOSCHIVI dal 21/07/2022 | Comune di Mattie
Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino

AVVISO

STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA’ INCENDI BOSCHIVI

Vista la determinazione dirigenziale emessa dalla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Sistema antincendi boschivi DD n. 2195/A1821A/2022 del 19/07/2022 che decreta lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Piemonte a partire dal giorno 21/07/2022 sino alla successiva determinazione regionale che stabilirà la cessazione del suddetto stato;

Si porta a conoscenza che la Legge Regionale n. 15 del 04/10/2018 all’art. 10 c. 7 prevede che: “Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell’articolo 4:

  1. a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
  2. b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall’articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
  3. c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio

In applicazione dell’art. 13 della Legge Regionale n. 15 del 04/10/2018:

  • Le violazioni dei divieti di cui all’articolo 10, commi 2 e 3 e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, comma 5 comportano l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 200,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro.
  • Le violazioni di divieti e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, commi 4 e 7, comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’ articolo 10 della l. 353/2000.
  • Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)

Mattie                 21/07/2022

Il Sindaco

Marina PITTAU

STATO PERICOLO INCENDI  Â