Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino

 

A seguito dell’art. 1 – commi 219-224 – L. 27/12/2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020), è stata istituita l’agevolazione fiscale definita “bonus facciate” per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone “A” o “B” definite dal D.M. 1444/1968 o in zone a queste assimilabili.

Si riportano di seguito alcune indicazioni di carattere generale, rimandando alle allegate linee guida dell’Agenzia delle Entrate per istruzioni maggiormente esaustive.

Per quali edifici è previsto il bonus?

Il bonus è previsto per gli edifici esistenti a qualsiasi destinazione ricadenti nelle zone “A” e “B” del P.R.G.C.

 

Quali interventi riguarda l’agevolazione?

L’agevolazione riguarda interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, compresi interventi:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
  • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Gli interventi finanziabili sono esclusivamente quelli effettuati sulle facciate visibili da strada pubblica o da suolo ad uso pubblico.

Qual è l’ammontare della detrazione?

La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, senza limiti massimi di spesa e/o detrazione.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese ed in quelli successivi.

Quali sono i soggetti beneficiari?

I soggetti beneficiari sono tutti i contribuenti residenti e non residenti che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento (proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, inquilini, ecc.), familiari conviventi e conviventi di fatto.

Come devono essere effettuati i pagamenti?

I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale “parlante” dal quale risultino:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero della partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.

 Sono riconosciuti gli interventi di efficienza energetica?

Gli interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus:

  • i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015
  • i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.

Agenzia entrate_Bonus facciate 2020

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-facciate/infogen-bonus-facciate-cittadini