A seguito dell’art. 1 – commi 219-224 – L. 27/12/2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020), è stata istituita l’agevolazione fiscale definita “bonus facciate” per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone “A” o “B” definite dal D.M. 1444/1968 o in zone a queste assimilabili.
Si riportano di seguito alcune indicazioni di carattere generale, rimandando alle allegate linee guida dell’Agenzia delle Entrate per istruzioni maggiormente esaustive.
Per quali edifici è previsto il bonus?
Il bonus è previsto per gli edifici esistenti a qualsiasi destinazione ricadenti nelle zone “A” e “B” del P.R.G.C.
Quali interventi riguarda l’agevolazione?
L’agevolazione riguarda interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, compresi interventi:
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
- su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Gli interventi finanziabili sono esclusivamente quelli effettuati sulle facciate visibili da strada pubblica o da suolo ad uso pubblico.
Qual è l’ammontare della detrazione?
La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, senza limiti massimi di spesa e/o detrazione.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese ed in quelli successivi.
Quali sono i soggetti beneficiari?
I soggetti beneficiari sono tutti i contribuenti residenti e non residenti che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento (proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, inquilini, ecc.), familiari conviventi e conviventi di fatto.
Come devono essere effettuati i pagamenti?
I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale “parlante” dal quale risultino:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero della partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.
Sono riconosciuti gli interventi di efficienza energetica?
Gli interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus:
- i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015
- i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.
Agenzia entrate_Bonus facciate 2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-facciate/infogen-bonus-facciate-cittadini