SI RENDE NOTO CHE CON ORDINANZA N. 18/2017 IN DATA 05/09/2017 E’ STATA DISPOSTA LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE DI ALCUNI TRATTI DI VIABILITA’ INTERESSATI DA ATTIVITA’ INERENTI LA CASTANICOLTURA NEL PERIODO 26 SETTEMBRE – 02 NOVEMBRE 2017 dalle ore 7,00 alle ore 18,30 di ciascun giorno.
DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI MOTORIZZATI
riguarda i seguenti tratti di viabilità:
– tratto che da Via Bellando (n. civico 22 bis) e da Via Bellando Superiore (n. civico 2/d) raggiunge le zone Montane (Tollie e Prà la Grangia);
– Strada denominata della Chapuzera ovvero tratto dall’incrocio Via Tonda/Via Giordani fino all’incrocio di detta strada con Via Malenghi (in prossimità del campo sportivo);
– Strada denominata della Chanonha o Canonica ovvero viabilità che dall’Abitato di Menolzio ( Via Menolzio 31) raggiunge il Rio Scaglione ;
– Pista che dall’abitato di Menolzio raggiunge la località Pontetto (costeggiando il Rio Corrente) per l’intero percorso;
Dal divieto sono esclusi nei tratti di viabilità interessata, i veicoli dei residenti, dei proprietari, dei conduttori e/o aventi diritto su immobili e fondi, nonché i veicoli ed i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nelle opere idraulico – forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza, antincendio, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per l’esercizio della caccia nel rispetto delle norme che regolano la materia. Che potranno transitare ad esclusivo loro rischio, pericolo e responsabilità con obbligo di prestare la massima attenzione e di procedere “a passo d’uomo”
Per le trasgressioni ai succitati divieti trovano applicazione, fatte salve ulteriori sanzioni di legge in relazione alle specifiche norme eventualmente violate, le sanzioni previste dal Codice della Strada.
– nel periodo, negli orari e nei soli tratti della predetta viabilità temporaneamente chiusa al transito, è consentita in deroga alla segnaletica esistente, la fermata e la sosta di veicoli e mezzi impiegati nelle attività di castanicoltura da parte degli aventi diritto, fermo restando l’obbligo di non intralciare il transito dei veicoli e mezzi esclusi dal divieto di transito.
Restano invariati, confermati ed operanti tutti gli altri divieti in vigore sul territorio comunale, con particolare riferimento:
– al divieto di compiere con mezzi motorizzati percorsi fuoristrada (divieto esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere nonché alla piste e strade forestali (art. 11 L.R. 32/82) per tali trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 38, comma 1 lettera f della L.R. 32/82 così come sostituito dall’art. 3 della L.R. n. 29 del 21/06/1984;
– divieto di ingresso nei fondi altrui di cui all’art. 12 del vigente Regolamento di Polizia Rurale (sanzionato dal codice penale);
– il divieto di Spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi altrui di cui all’art. 50 del vigente Regolamento di Polizia Rurale (sanzione da € 25,00 ad € 250,00);
– il divieto di cui all’art. 52 del vigente Regolamento di Polizia Rurale, di impossessarsi senza l’esplicito permesso del proprietario dei frutti caduti dalle piante su strade soggette a pubblico transito, in quanto i frutti caduti dalle piante appartengono al proprietario delle piante (sanzione da € 25,00 ad € 250,00);
.