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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(Anno 2010)


Il Comune di Mattie per l'anno 2010 ha deliberato la seguente aliquota:
  • Altri fabbricati ed i terreni edificabili: aliquota 6,5 per mille
Per opportuna conoscenza si riporta altresì il seguente:
ESTRATTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LADISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI
(adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 30/11/1998, come modificato con deliberazioni del CC. n. 8 del 26/02/2000 ai sensi dell'art. 30 comma 12 e 13 della legge 448/99 , CC n. 1 del 28/02/2002 e C.C. n. 6 del 22/04/2010
  1. Sono equiparate alle abitazioni principali
    1. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
    2. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
    3. Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
    4. Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.
    5. Le unità immobiliari concesso in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il parente o l'affine ha stabilito la propria residenza.
    Le condizioni per ottenere l'agevolazione di cui al presente articolo devono sussistere al primo gennaio dell'anno in imposizione e denunciate all'Ufficio Tributi del Comune.
    La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora la situazione risulti immutata.
    L'agevolazione decade con il cessare delle condizioni sopra richiamate
    La decadenza deve essere comunicata all'Ufficio Tributi del Comune di Mattie
  2. Non sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti ed affini oltre il primo grado
  3. Le pertinenze seguono lo stesso trattamento dell'abitazione principale, quanto siano riconoscibili come tali ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile. Pertanto il possessore deve indicare, in fase iniziale, gli estremi catastali dell'abitazione principale e delle pertinenze.

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